Agorà, unitamente al Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica composto da Agorà, Sies e Sime ha predisposto, con il suo Ufficio legale, la documentazione a supporto delle verifiche funzionali all’obbligo di green pass per i lavoratori.
Ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13 e del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, art.3, con riferimento all’ambito lavorativo pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre è fatto obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 Green Pass per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato e che, per svolgere dette attività, accedano a un luogo di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo di verifica ricade sul datore di lavoro, che a sua volta può delegare formalmente degli incaricati.
La verifica deve essere svolta ogni giorno, all’accesso sul luogo di lavoro o in un successivo momento, e può essere "a tappeto" o "a campione", in questa ultima ipotesi in misura non inferiore al 20% delle funzioni presenti in servizio, in maniera omogenea e a rotazione su tutto il personale.
Al fine di supportare i propri associati, l’Ufficio Legale del Collegio ha predisposto la seguente modulistica:
1. Modello di delega per gli incaricati e istruzioni operative: modello finalizzato ad attuare la delega formale ad un vostro incaricato per la verifica del green pass che è obbligatoria e prevista dalla normativa
2. Modello di registro di verifica Green Pass Lavoratori: modello finalizzato a poter attestare in caso di controlli, la corretta gestione della verifica del green pass
3. Modello di comunicazione agli interessati: modello utilizzato per rendere edotti gli interessati degli obblighi, modalità di verifica e conseguenze, anche in questo caso per poter attestare in caso di controlli l'adozione di idonee procedure.
Si ricorda inoltre che la verifica del Green Pass è un obbligo di legge e pertanto soggetto a sanzioni in caso di omessa verifica da parte del datore di lavoro: le sanzioni inoltre riguardando anche il lavoratore che accede nei luoghi di lavoro privo di Green Pass valido, sia esso scaduto, falso e di titolarità di terzi.
Ricordiamo infine che il green pass non può essere richiesto ai pazienti.
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