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CONSENSI INFORMATI
SOCI AGORA'

SEZIONE A CURA DELL'UFFICIO LEGALE AGORA'

La Legge n. 219/2017 disciplina, oltre alle DAT, il consenso informato, mirando alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, e stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, a eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge. Prima di questa legge , il consenso informato trovava le sue uniche fonti nella Costituzione, nella Normativa Internazionale ( Convenzione diritti dell’Uomo e Carta di Nizza), nonché nel Codice di Deontologia Medica.

​DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO
Secondo la Legge n. 219/2017 deve essere promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra il paziente e il medico che si basa sul consenso informato. Il testo normativo disciplina le modalità tramite le quali detto consenso informato può essere espresso: “il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona  con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
In ogni momento la persona può rivedere le sue decisioni. Il rifiuto (non inizio) o la rinuncia (interruzione) afferiscono a tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari.

REQUISITI
Il consenso informato, come condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE. L’espressione “consenso informato” si compone da due parole: consenso ed informazione. L’informazione precede l’acquisizione del consenso ed è propedeutica all’acquisizione di un consenso valido; il consenso, per contro, è successivo all’informazione e deve essere valido.
Il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

 

​MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO E DI DOCUMENTAZIONE DELL’ACQUISIZIONE

Circa le modalità di acquisizione del consenso, il consenso informato deve essere acquisito nelle modalità e tramite gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e deve essere documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni.  “Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative. “

RESPONSABILITÀ SANITARIA
Il fondamento dell’atto medico risiede nell’indicazione terapeutica ( art. 5 c.c. – Atti di disposizione del proprio corpo) e nel consenso informato del paziente ( L.219/2017). Il medico pertanto è responsabile civilmente, non solamente in caso di errore, ma anche in caso di violazione del dovere di informazione e di acquisizione del consenso: omessa informazione, insufficiente informazione o mancato rispetto della forma di acquiizione del consenso informato. Agorà, per tramite la collaborazione fra il Board Legale e Clinico, ha predisposto e mette a disposizione dei modelli di consenso informato per le principali prestazioni medico - estetiche.

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